[1]Accordi internazionali

[2]1. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi che ad esse incombono in virtu' della convenzione di Parigi e dell'accordo TRIPS. 2. L'Unione europea e la Colombia aderiscono al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominato "protocollo di Madrid"), entro dieci anni dalla firma del presente accordo. Il Peru' compie ogni ragionevole sforzo per aderire al protocollo di Madrid. 3. L'Unione europea e il Peru' compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994 (di seguito denominato "trattato sul diritto dei marchi"). La Colombia compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato sul diritto dei marchi.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art202 · fonte su Normattiva