[1]Procedura di registrazione

[2]1. Per classificare i beni e i servizi cui si applicano i marchi, le parti utilizzano la classificazione stabilita nell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato a Nizza il 15 giugno 1957, e successive modifiche in vigore. 2. Ciascuna delle parti64 predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. I motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro la decisione finale. Ciascuna delle parti prevede la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. Ciascuna delle parti istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

[3]-------- 64 Nel caso della parte UE, l'obbligo di cui al presente paragrafo si applica all'Unione europea solo relativamente al marchio comunitario.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art204 · fonte su Normattiva