[1]Requisiti per la protezione dei disegni e modelli68

[2]1. Ciascuna delle parti assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi. Se cosi' stabilito dalla legislazione di una parte, puo' inoltre essere richiesto che tali disegni o modelli presentino un carattere individuale. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo secondo quanto disposto dalla presente sezione. 2. Un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso puo' essere oggetto di protezione conformemente al paragrafo 1 solo se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso69, rimane visibile durante la normale utilizzazione70 di quest'ultimo e se le caratteristiche visibili della componente possiedono di per se' i requisiti per essere oggetto di protezione.

[3]-------- 68 Ai fini della presente sezione, l'Unione europea concede una protezione anche a disegni e modelli non registrati se questi soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006. 69 Ai fini della presente sezione, per "prodotto complesso" si intende un prodotto costituito da piu' componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. 70 Ai fini della presente sezione, per "normale utilizzazione" s'intende in questo contesto l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art225 · fonte su Normattiva