[1]Eccezioni
[2]1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati interamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Il diritto su un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o cui e' applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione. 4. Un disegno o modello non conferisce diritti quando esso sia contrario all'ordine pubblico o alla moralita'.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
