[1]Lodo del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale notifica il suo lodo alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Qualora un collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di questo termine, il suo presidente ne da' notifica per iscritto alle parti della controversia e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio notifichera' il suo lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o riguardanti merci o servizi che perdono rapidamente il proprio valore commerciale, come determinate merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale pronuncia un lodo circa l'effettiva urgenza del caso entro dieci giorni dalla sua costituzione. Il collegio arbitrale notifica il suo lodo entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione e comunque entro settantacinque giorni da tale data.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art307 · fonte su Normattiva