[1]Richiesta di chiarimento di un lodo

[2]1. Entro dieci giorni dalla notifica del lodo, una parte della controversia puo' presentare una richiesta per iscritto al collegio arbitrale, con copia all'altra parte della controversia e al comitato per il commercio, di chiarimento di alcuni aspetti specifici di qualsiasi constatazione o raccomandazione contenuta nel lodo ritenuta ambigua da tale parte, compresi gli aspetti relativi all'esecuzione. L'altra parte della controversia puo' presentare osservazioni in merito a tale richiesta al collegio arbitrale, con copia alla parte che ha presentato la richiesta originaria di chiarimento. Il collegio arbitrale risponde alla richiesta entro dieci giorni dal suo ricevimento. 2. La presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 1 non incide sui termini di cui all'articolo 308.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art312 · fonte su Normattiva