[1]Verifiche

[2]1. Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti e' autorizzata, entro l'ambito di applicazione dello stesso, a:

  • a)realizzare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'appendice 3 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie), una verifica totale o parziale del sistema di controllo delle autorita' di un'altra parte; la parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese; e
  • b)ricevere informazioni dalle altre parti sui rispettivi sistemi di controllo e sui risultati dei controlli realizzati nell'ambito di tali sistemi. 2. Una parte che proceda ad una verifica nel territorio di un'altra parte a norma del presente articolo fornisce a quest'ultima i risultati e le conclusioni della verifica. 3. Quando la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso una parte esportatrice, tale visita e' notificata alla parte esportatrice almeno sessanta giorni lavorativi prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo fra le parti. Qualsiasi modifica della visita e' concordata fra le parti interessate.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art93 · fonte su Normattiva