I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ritorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ritorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art96 · fonte del testo