Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della propria collaborazione. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, conformemente alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
