La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

  • a)sull'interpretazione del presente Trattato,
  • b)sulla validita' e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunita',
  • c)sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, salvo contrarie disposizioni degli statuti stessi. Quando una questione del genere e' sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione puo', qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere e' sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art150 · fonte del testo