Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente Trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione. Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art198 · fonte del testo