1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti. 2. La Santa Sede conserva la disponibilita' delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onore conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sode puo' procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Testo vigente dal 10 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-25;121~art12 · fonte su Normattiva