Rapporti tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli. 1. Uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale non puo' divenire Parte ad un protocollo a meno che non sia, o diventi contestualmente, Parte contraente alla presente Convenzione. 2. Le decisioni in base ad un protocollo saranno adottate solo dalle Parti al protocollo stesso. Qualsiasi Parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un Protocollo, puo' partecipare come osservatore a qualsiasi riunione delle Parti a quel Protocollo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art32 · fonte su Normattiva