[1]1. Fino al 31 dicembre 2026 le Parti non eserciteranno il diritto di denuncia previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 27 settembre 2021, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 settembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-12;126~protocollo-art2 · fonte su Normattiva