Art. 11 (Protocollo)
Le Parti si adopereranno per informare il pubblico, quanto piu' possibile, del valore e dell'interesse delle aree protette e degli insegnamenti scientifici che sara' possibile raccogliere sia dal punto di vista della conservazione della natura sia da quello archeologico. Tali informazioni dovranno trovare posto adeguato nei programmi d'insegnamento relativi all'ambiente e alla storia. Le Parti dovranno inoltre sforzarsi di fare in modo che il pubblico e le organizzazioni di protezione della natura delle Parti interessate partecipino alle misure appropriate necessarie per proteggere le aree interessate.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
