provvisorio 1. Il tribunale competente a deliberare sul credito del soccorritore, puo', mediante una decisione provvisoria, ordinare che quest'ultimo riceva a titolo di acconto, un ammontare equo e giusto, ed a determinate condizioni, come eventualmente una garanzia, che siano eque e giuste a seconda delle circostanze del caso. 2. In caso di pagamento provvisorio ai sensi del presente articolo, la garanzia prevista all'articolo 21 e' ridotta in proporzione.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art22 · fonte su Normattiva