[1]E SPORTIVI
[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista nonche' di sportiva, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Testo vigente dal 25 maggio 2004
