[1]Allegato PROTOCOLLO DEL 2003 ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1992 SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI
[2]GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, TENENDO PRESENTE la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilita' civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito "la convenzione CLC del 1992"), CONSIDERATA la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito "la convenzione Fondo del 1992"), AFFERMANDO l'importanza di mantenere l'applicabilita' del regime internazionale di responsabilita' in caso di inquinamento da idrocarburi e del sistema di risarcimento, RILEVANDO che il risarcimento massimo previsto dalla convenzione Fondo del 1992 potrebbe risultare insufficiente per soddisfare le esigenze di indennizzo in determinate circostanze in alcuni Stati contraenti della convenzione, RICONOSCENDO che un certo numero di Stati contraenti della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 ritengono che sia urgentemente necessario stanziare fondi integrativi destinati al risarcimento tramite l'istituzione di un meccanismo complementare al quale gli Stati possano accedere se lo desiderano, RITENENDO che il meccanismo complementare debba cercare di garantire che le vittime di inquinamento da idrocarburi siano risarcite pienamente per le perdite o i danni subiti e che dovrebbe inoltre attenuare le difficolta' incontrate dalle vittime nei casi in cui l'ammontare del risarcimento disponibile nel quadro della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 sia insufficiente per soddisfare integralmente le richieste ricevibili, con la conseguenza che il fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi ha deciso in via provvisoria che paghera' solo una parte delle richieste dichiarate ricevibili, CONSIDERANDO che l'accesso al meccanismo complementare sara' aperto soltanto agli Stati contraenti della convenzione Fondo del 1992, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
[3]Articolo 1
[4]Ai fini del presente Protocollo: 1. "convenzione CLC del 1992'' indica la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilita' civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi; 2. "convenzione Fondo del 1992'' indica la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi; 3. "fondo del 1992'' indica il fondo del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, istituito nel quadro della convenzione Fondo del 1992; 4. "Stato contraente'' indica uno Stato contraente del presente protocollo, salvo indicazione contraria; 5. Quando il presente protocollo fa rinvio a disposizioni della convenzione Fondo del 1992, il termine "fondo" nella convenzione indica il "fondo complementare", salvo indicazione contraria; 6. "nave", "persona", "proprietario", "idrocarburi", "danni da inquinamento", "misure preventive" e "incidente" hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992; 7. "idrocarburi assoggettati a contributi", "unita' di conto", "tonnellata", "garante" e "terminal" hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992; 8. "richiesta dichiarata ricevibile" indica una richiesta che e' stata accettata dal fondo del 1992 o e' stata dichiarata ricevibile tramite decisione di un tribunale competente vincolante in base al fondo del 1992, che non puo' essere soggetta a forme ordinarie di ricorso e che sarebbe stata completamente risarcita se il limite stabilito all'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del.1992 non fosse stato applicato a quell'incidente; 9. "assemblea" indica l'assemblea del fondo internazionale complementare del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi, salvo indicazione contraria; 10. "organizzazione" indica l'organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO); 11."Segretario generale" indica il segretario generale dell'organizzazione.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
