Il presente protocollo si applica esclusivamente: (a) ai danni da inquinamento causati: (i) nel territorio di uno-Stato contraente, incluse le acque territoriali, e (ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di la' delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale e' misurata la larghezza delle acque territoriali; (b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art3 · fonte su Normattiva