1. Salvo il disposto degli articoli 19 e 20, ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona con un interesse legittimo a tali informazioni, quali i parenti della persona privata della liberta', i loro rappresentanti o i loro legali, l'accesso almeno alle seguenti informazioni:

  • a)l'autorita' che ha ordinato la privazione della liberta';
  • b)il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona privata della liberta' e' stata ammessa al luogo di privazione della liberta';
  • c)l'autorita' responsabile della vigilanza sulla privazione della liberta';
  • d)i luoghi in cui la persona privata della liberta' si trova, compreso, nel caso di trasferimento ad altro luogo di privazione della liberta', la destinazione e l'autorita' responsabile del trasferimento;
  • e)il giorno, l'ora e il luogo del rilascio;
  • f)dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della liberta';
  • g)in caso di morte durante il periodo di privazione della liberta', le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali; 2. Sono prese misure adeguate, ove necessario, per proteggere le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonche' le persone che prendono parte alle indagini, da ogni maltrattamento, intimidazione o sanzione come conseguenza della ricerca di informazioni su una persona privata della liberta'.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art18 · fonte su Normattiva