[1]- Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica

[2]Le Parti si impegnano: a. ad incoraggiare ciascuno a partecipare: - al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale; - alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunita' e sulle sfide che il patrimonio culturale rappresenta; b. a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunita' patrimoniale al patrimonio culturale in cui si identifica; c. a riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato sia come partner nelle attivita' che come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per il patrimonio culturale; d. a promuovere azioni per migliorare l'accesso al patrimonio, in particolar modo fra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di potenziare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessita' di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art12 · fonte su Normattiva