[1]- Diritti e responsabilita' concernenti il patrimonio culturale

[2]Le Parti riconoscono che: a. chiunque, individualmente o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento; b. chiunque, individualmente o collettivamente, ha la responsabilita' di rispettare sia il proprio che l'altrui patrimonio culturale e, di conseguenza, il patrimonio comune dell'Europa; c. l'esercizio del diritto al patrimonio culturale puo' essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che in una societa' democratica sono necessarie alla protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e liberta'.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art4 · fonte su Normattiva