Capitale

  • a)Il capitale sociale autorizzato dell'Agenzia ammontera' ad un miliardo di Diritti speciali di Prelievo (Ds.p. 1.000.000.000). Il capitale sociale sara' suddiviso in n. 100.000 azioni del valor nominale ognuna di 10.000 diritti speciali di prelievo, che potranno essere messe a disposizione per la sottoscrizione da parte dei membri. Tutti gli obblighi di pagamento dei Paesi membri relativamente al capitale sociale dovranno essere saldati in base al valore medio del D.s P. espresso in dollari statunitensi per il periodo 1 gennaio 1981-30 giugno 1985, tale valore essendo pari a 1,082 dollari USA per D.s P.
  • b)Il capitale sociale aumentera' con l'emissione di un nuovo membro qualora le azioni un tempo autorizzate risultino insufficienti a fornire i titoli da sottoscrivere da parte di tale membro in conformita' con l'articolo 6. (c) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potra' in qualsiasi momento aumentare il capitale sociale dell'Agenzia.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art5 · fonte su Normattiva