1. La commissione di conciliazione puo' svolgere le procedure di conciliazione nel modo che ritiene piu' appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche e degli eventuali pareri delle parti contendenti, ivi comprese le richieste di una rapida risoluzione. Puo' adottare le proprie regole di procedura in funzione delle esigenze, salvo diversa decisione delle parti. 2. La commissione di conciliazione puo', in qualsiasi momento nel corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per la risoluzione della controversia.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~allegato-e-parte-ii-art6 · fonte su Normattiva