[1]Modifiche della Convenzione

[2]1. Qualsiasi Parte puo' proporre modifiche della presente Convenzione. 2. Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo delle eventuali modifiche proposte e' trasmesso dal Segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale verra' presentato per l'adozione. Il Segretariato comunica altresi' le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al Depositario. 3. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, la modifica e' adottata, come estrema risorsa, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. 4. La modifica e' notificata dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione. 5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al Depositario. Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che hanno deciso di essere vincolate a quanto contenuto nel testo di tale modifica, il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti che erano Parti al momento dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra Parte, la modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~art26 · fonte su Normattiva