1. Le Autorita' competenti delle due Parti Contraenti determinano, in conformita' con la legislazione nazionale, i requisiti di capacita' tecnica e professionale che i vettori di trasporto debbono soddisfare, l'idoneita' dei veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i passeggeri trasportati. 2. Le condizioni di polizza debbono comunque essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
Testo vigente dal 16 luglio 2005
