[1]Gestione delle crisi

[2]1. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la stabilita' a livello internazionale. 2. A tal fine, esaminano le possibilita' di coordinare le attivita' di gestione delle crisi, inclusa la possibile cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi. 3. Le parti si adoperano per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art5 · fonte su Normattiva