Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale, con annesso scambio di Note, tra l'Italia e il Paraguay, concluso a Roma l'8 luglio 1959
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo X del medesimo.
Testo vigente dal 25 marzo 1961
