1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
- a)assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
- b)prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
Testo vigente dal 29 maggio 2004
