1. Le Parti decidono di rafforzare il dialogo politico regolare, sulla base dei principi contenuti nelle dichiarazioni congiunte del processo di dialogo di San Jose', in particolare nelle dichiarazioni di San Jose' (28/29 settembre 1984), Firenze (21 marzo 1996) e Madrid (18 maggio 2002). 2. Le Parti concordano che il dialogo politico riguardera' tutti gli ambiti di interesse reciproco e ogni altra questione internazionale. Tale dialogo creera' le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali l'integrazione regionale, la riduzione della poverta' e la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilita' della regione, la prevenzione e la soluzione dei conflitti, i diritti umani, la democrazia, il buon governo, la migrazione e la lotta contro la corruzione, l'antiterrorismo, le droghe, le armi portatili e le armi leggere. Esso costituira' inoltre la base per l'attuazione di iniziative e per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina. 3. Le Parti concordano che il rafforzamento del dialogo politico permettera' un ampio scambio di informazioni e costituira' la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art3 · fonte su Normattiva