[1]in materia di prevenzione dei conflitti

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace che incoraggi il dialogo tra le nazioni democratiche rispetto alle sfide contemporanee, comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti, la restaurazione della pace e la giustizia in un contesto di tutela dei diritti umani. Tale politica si basera' sul principio dell'impegno e della responsabilita' dei contraenti e si concentrera' soprattutto sullo sviluppo delle capacita' regionali, subregionali e nazionali. Per prevenire i conflitti, e in caso di necessita', essa sara' volta a garantire pari opportunita' politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della societa', a potenziare la legittimita' democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere lo sviluppo di una societa' civile attiva e organizzata, in particolare basandosi sulle istituzioni regionali esistenti. 2. Le attivita' di cooperazione possono comprendere, se opportuno e tra le altre cose, il sostegno ai processi nazionali di mediazione, negoziato e riconciliazione, alle iniziative volte ad aiutare i bambini, le donne e gli anziani e ai progetti di lotta contro le mine antiuomo. 3. Le Parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica, istituzionale e a livello di pubblica sicurezza, nonche' il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art9 · fonte su Normattiva