Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali. Le parti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia. A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.

Testo vigente dal 30 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;137~accordo-art12 · fonte su Normattiva