All'onere di lire 12.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento o legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1370~art3 · fonte su Normattiva