[1]Parte di provvedimento in formato grafico

[2]ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri dell'Unione europea", e L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e LA REPUBBLICA DI COREA, di seguito "la Corea", dall'altra: CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro; DESIDEROSE di rafforzare le loro strette relazioni economiche nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creera' un nuovo clima tra le Parti, favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti; CONVINTE che il presente accordo favorira' lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi e creera' condizioni stabili e prevedibili per gli investimenti, accrescendo cosi' la competitivita' delle loro imprese sui mercati mondiali; RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; RIAFFERMANDO il loro impegno per uno sviluppo sostenibile e convinte del contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, che comprendono lo sviluppo economico, la riduzione della poverta', l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, nonche' la protezione e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali; RICONOSCENDO il diritto delle Parti di adottare le misure necessarie per raggiungere obiettivi legittimi di politica pubblica sulla base del livello di protezione che esse ritengono appropriato, a condizione che tali misure non costituiscano un mezzo di discriminazione ingiustificabile o una restrizione dissimulata degli scambi commerciali internazionali, in conformita' del presente accordo; DETERMINATE a promuovere la trasparenza per quanto riguarda tutte le rispettive parti interessate, compresi il settore privato e le organizzazioni della societa' civile; DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilita', creare nuove possibilita' di impiego e migliorare il benessere generale liberalizzando e sviluppando gli scambi e gli investimenti; INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere ai loro scambi reciproci e ai loro investimenti; DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi e ad evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra i loro territori che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo; DESIDEROSE di rafforzare lo sviluppo e l'applicazione delle leggi e delle politiche in materia di lavoro e di ambiente, di promuovere i diritti fondamentali dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile e di applicare il presente accordo in coerenza con questi obiettivi; e FONDANDOSI sui diritti e gli obblighi rispettivi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, stipulato il 15 aprile 1994 (di seguito "l'accordo OMC") e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1.1

[3]Obiettivi

[4]1. Con il presente accordo, le Parti istituiscono una zona di libero scambio per le merci, i servizi e lo stabilimento e ne definiscono le regole. 2. Gli obiettivi del presente accordo sono:

  • a)liberalizzare e facilitare il commercio delle merci tra le Parti, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994");
  • b)liberalizzare il commercio dei servizi e gli investimenti tra le Parti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (di seguito "GATS");
  • c)promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche tra le Parti;
  • d)liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti;
  • e)proteggere in modo adeguato ed efficace i diritti di proprieta' intellettuale;
  • f)contribuire, eliminando gli ostacoli agli scambi e ponendo in essere condizioni favorevoli allo sviluppo dei flussi di investimenti, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;
  • g)favorire, nella consapevolezza che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo di primaria importanza, lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile e far si' che questo obiettivo sia preso in considerazione ad ogni livello delle relazioni commerciali delle Parti; e
  • h)promuovere gli investimenti diretti esteri senza abbassare o ridurre gli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza sul lavoro nell'applicazione e nel rispetto delle legislazioni delle Parti in materia di ambiente e di lavoro.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art11 · fonte su Normattiva