[1]Procedura di registrazione

[2]L'Unione europea e la Corea predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale i motivi di ogni decisione di rifiuto della registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto e possono essere comunicati per via elettronica al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il rifiuto e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva. L'Unione europea e la Corea introducono anche la possibilita' per le parti interessate di opporsi a domande di registrazione di marchi. L'Unione europea e la Corea istituiscono una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1015 · fonte su Normattiva