[1]Elementi di prova

[2]In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie a consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta di una Parte in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1043 · fonte su Normattiva