[1]Definizioni
[2]Ai fini del presente capo si intende per: misura di applicazione generale: ogni atto, procedura, interpretazione o altro requisito d'ordine generale o astratto, comprese le misure non vincolanti; non e' considerata tale una decisione che si applica ad una persona particolare; persona interessata: ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 12.2.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
