[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente capo si intende per: misura di applicazione generale: ogni atto, procedura, interpretazione o altro requisito d'ordine generale o astratto, comprese le misure non vincolanti; non e' considerata tale una decisione che si applica ad una persona particolare; persona interessata: ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 12.2.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art121 · fonte su Normattiva