[1]Applicazione territoriale

[2]1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite in tali trattati e, d'altra parte, al territorio della Corea. Ogni riferimento al "territorio" nel presente accordo e' da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita indicazione. 2. Per quanto riguarda le disposizioni relative al regime doganale delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'UE non comprese nei territori di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1515 · fonte su Normattiva