[1]Divieto di aumentare o introdurre dazi

[2]Salvo diversa disposizione del presente accordo, comprese le indicazioni esplicite nelle tabelle di ciascuna Parte figuranti nell'allegato 2-A, nessuna delle Parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A dopo una riduzione unilaterale.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art26 · fonte su Normattiva