[1]Inchiesta successiva alla cessazione di misure a seguito di un riesame

[2]Le Parti convengono di esaminare con particolare attenzione ogni domanda di apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce originaria dell'altra Parte e per la quale nel corso dei 12 mesi precedenti sia cessata l'applicazione di misure antidumping a seguito di un riesame. Se dall'esame preliminare all'apertura non risulta che le circostanze sono mutate, l'inchiesta non ha luogo.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art311 · fonte su Normattiva