[1]Venditori di servizi alle imprese

[2]Nei settori liberalizzati a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi26. --------- 26 Questo articolo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art719 · fonte su Normattiva