[1]Risoluzione delle controversie

[2]1. Una parte, se ritiene che una misura dell'altra parte sia o possa essere contraria agli obblighi che discendono dal presente capo, puo' chiedere consultazioni tecniche a livello del sottocomitato istituito dall'articolo 156. Le autorita' competenti di cui all'allegato VI (Autorita' competenti) agevolano queste consultazioni. 2. Quando una controversia e' oggetto delle consultazioni a livello di sottocomitato secondo quanto contemplato al paragrafo 1, tali consultazioni sostituiscono quelle previste dall'articolo 310 del titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo, salvo quanto diversamente convenuto dalle parti della controversia. Le consultazioni a livello del sottocomitato si ritengono concluse entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, tranne qualora le parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Tali consultazioni possono essere condotte tramite conferenza telefonica, videoconferenza o qualsiasi altro strumento concordato tra le parti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art157 · fonte su Normattiva