[1]Trattative

[2]1. Ciascuna parte puo' incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre gare d'appalto attraverso trattative nei seguenti casi:

  • a)nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o
  • b)quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. Un soggetto appaltante:
  • a)assicura che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e
  • b)una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art219 · fonte su Normattiva