[1]Trattative
[2]1. Ciascuna parte puo' incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre gare d'appalto attraverso trattative nei seguenti casi:
- a)nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o
- b)quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. Un soggetto appaltante:
- a)assicura che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e
- b)una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
