[1]Risoluzione delle controversie

[2]Nessuna delle parti puo' impugnare la decisione finale adottata da un'autorita' nazionale o regionale competente in merito alla registrazione o alla protezione di un'indicazione geografica invocando il titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo. I reclami contro la protezione di un'indicazione geografica sono esperiti dinanzi agli organi giurisdizionali disponibili istituiti a norma della legislazione interna o regionale di ciascuna parte.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art250 · fonte su Normattiva