[1]Elementi di prova

[2]Le parti adottano le misure necessarie affinche', qualora il titolare dei diritti abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per comprovare le sue affermazioni relative alla violazione su scala commerciale del suo diritto di proprieta' intellettuale e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorita' giudiziarie competenti possano disporre - se del caso e previa presentazione di un'istanza ove cio' sia previsto dalla legislazione applicabile - che la controparte fornisca detti elementi, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art262 · fonte su Normattiva