[1]Relazione finale

[2]1. Il gruppo di esperti presenta alle parti della procedura e alla commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile una relazione finale entro centottanta giorni dalla sua costituzione. Le parti rendono accessibile al pubblico la relazione finale entro quindici giorni dalla sua presentazione. 2. Le parti della procedura possono di comune accordo decidere di prorogare i termini di cui al paragrafo 1, come pure i termini di cui all'articolo 298, paragrafo 6, e all'articolo 300, paragrafo 4. 3. Le parti della procedura, tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti, si adoperano per discutere le misure appropriate da attuare, compresa - laddove opportuno - la possibile cooperazione a sostegno dell'attuazione di tali misure. La parte cui le raccomandazioni sono indirizzate informa la commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile circa le sue intenzioni in merito alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti, anche presentando un piano d'azione, se del caso. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla l'attuazione delle azioni decise dalla parte.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art301 · fonte su Normattiva