[1]Ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica, anche in termini di decentramento

[2]1. Le parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore e' il miglioramento dei loro quadri giuridici e istituzionali, in particolare sulla base delle migliori pratiche. Cio' comporta, tra l'altro, l'ammodernamento e la riforma della pubblica amministrazione, anche attraverso lo sviluppo di capacita', per appoggiare e consolidare i processi di decentramento e sostenere le trasformazioni organizzative derivanti dall'integrazione regionale. Una particolare attenzione e' riservata all'efficienza organizzativa e alla prestazione di servizi ai cittadini, come pure a una buona e trasparente gestione delle risorse pubbliche e alla responsabilita'. 2. La cooperazione in questo ambito puo' riguardare programmi e progetti nazionali e regionali volti a sviluppare capacita' di elaborazione politica, di attuazione e valutazione delle politiche pubbliche, nonche' a rafforzare il sistema giudiziario, promuovendo nel contempo la partecipazione della societa' civile.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art31 · fonte su Normattiva