[1]Indennizzo o altre forme di riparazione

[2]Il convenuto non puo' eccepire, ne' il tribunale puo' accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o ricevera', in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art320 · fonte su Normattiva