[1]Divulgazione delle informazioni
[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private. 2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.
Testo vigente dal 12 ottobre 2023
