[1]Disposizioni finali
[2]1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante l'espletamento delle procedure interne richieste dalle rispettive legislazioni. 2. Il presente Accordo potra' essere modificato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti. Le modifiche costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1. 3. E' concluso per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabile mediante tacito accordo per periodi equivalenti, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra la sua intenzione di non rinnovarlo sei (6) mesi prima della data del rinnovo. 4. La scadenza del presente Accordo non pregiudica i progetti e i programmi in corso concordati nel suo quadro fino alla loro normale scadenza, salvo decisione contraria di entrambe le Parti. 5. Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. In fede di cio', i sottoscritti debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo. Fatto ad Abidjan, il 22 marzo 2023 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 1 ottobre 2025
